Art. 6.
(Registrazione del marchio comunitario).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

 

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